Tra le categorie lavorative che temono di dover patire i maggiori disagi a causa della riforma delle pensioni voluta dal governo Monti, vi sono sicuramente i cosiddetti esodati. Si tratta di quei lavoratori che, trovandosi in procinto di andare in pensione, (quando cioè mancavano loro ancora pochi anni), avevano fatto un accordo con l’azienda. L’accordo prevedeva che costoro si sarebbero licenziati su base volontaria in cambio dell’assicurazione che sarebbero, entro la data stabilita, andati in pensione. La nuova legge, che sposta decisamente in avanti l’uscita dal lavoro, potrebbe far sì che queste persone si ritrovino senza pensione e senza un lavoro. Questo in sostanza. Tuttavia, la definizione di esodato, nel dettaglio, è estremamente controversa, e deve includere una serie di condizioni. Attualmente, la loro situazione è disciplinata dall’ultima versione del decreto Milleproroghe approvata alla Camera. Che, in ogni caso, potrà subire ulteriori modifiche in Senato. La prima condizione consiste nella sussistenza di accordi individuali che abbiano portato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Tali accordi devono esser stati sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile. Il lavoratore, inoltre, deve disporre dei requisiti dei requisiti anagrafici e contributivi «che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della manovra». E qui le cose si complicano. Tale punto, infatti, non rende perfettamente chiaro se il rapporto di lavoro, al momento dell’entrata in vigore del decreto, debba essere già risolto o se sia sufficiente che tale rapporto sia ancora in essere, ma sia stato siglato l’accordo. Si tratta di una questione controversa, tale per cui si è in attesa di un chiarimento ufficiale. Secondo l’interpretazione che va per la maggiore, è “salvato” dalla manovra il lavoratore che, entro il 31 dicembre 2011, ha risolto definitivamente il proprio rapporto di lavoro sulla base dei suddetti accordi. A scanso di equivoci, nella pagina successiva, il testo dell’emendamento.
Ecco cosa dice l’emendamento al decreto Milleproroghe: «sono inclusi tra i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14 del medesimo articolo 24, come modificato dal presente articolo, oltre ai lavoratori di cui allo stesso comma 14, anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in data antecedente al 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale». Resta il fatto che la data di cessazione del rapporto di lavoro deve risultare da elementi certi e oggettivi come le «le comunicazioni obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti, indicati nel medesimo decreto ministeriale».