Per eleggere i 72 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i presidenti e i consigli di 62 province e i sindaci e i consigli di 4.281 comuni (di cui 30 capoluoghi di provincia).

Successivamente alla conclusione delle operazioni di voto e all’accertamento del numero dei votanti comincerà lo scrutinio dei voti per le consultazioni amministrative che avrà inizio alle ore 14.00 di lunedì 8 giugno, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali, comunali e, eventualmente, circoscrizionali.



In caso di ballottaggio per l’elezione dei presidenti di provincia e dei sindaci – che si svolgerà contemporaneamente alla consultazione referendaria – si voterà domenica 21 giugno, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, e lunedì 22 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 15.00.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio nella stessa giornata di lunedì, al termine delle votazioni e dell’accertamento del numero dei votanti.



Gli elettori riceveranno un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale:

Grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna). Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista. I voti di preferenza nel numero massimo di tre, (tranne che per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista per le quali può esprimersi una sola preferenza) si esprimono scrivendo nelle apposite righe il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.



Ciascun elettore può votare: per uno dei candidati al consiglio provinciale, tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale, sia al candidato alla carica di presidente della provincia collegato.

Per uno dei candidati alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato, sia al candidato alla carica di presidente della provincia.

Per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo; il voto così espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia. Per le elezioni provinciali non è ammesso il “voto disgiunto”, cioè il voto per un presidente della provincia di un gruppo o di un gruppo di liste e per un candidato al consiglio provinciale di un altro gruppo o gruppo di liste. Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

Il ministero dell’Interno ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale. Chi avesse smarrito la propria tessera personale, potrà chiederne il duplicato agli uffici comunali, che a tal fine saranno aperti dal lunedì al venerdì antecedenti l’elezione, dalle ore 9 alle ore 19, il sabato di inizio delle votazioni dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.