RIFORME – Come cambierà la Costituzione dopo il Consiglio dei ministri di Berlusconi – Oggi il Governo, dopo il Consiglio dei ministri, ha annunciato che intende modificare gli articoli 41 e 97 della Costituzione nell’ambito dell’avvio della nuova fase del lavoro dell’esecutivo “tutta tesa – come ha spiegato in conferenza stampa il Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi – ai provvedimenti per il rilancio dell’economia, la crescita e lo sviluppo”. In conferenza stampa non si è invece parlato della modifica dell’articolo 118 che fino a stamattina era indicato come oggetto di riforma.
Attualmente l’articolo 41 della Costituzione (Parte prima “Diritti e doveri dei cittadini” – titolo III “Rapporti economici”) recita: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”. Berlusconi ha dato lettura di quello che è al momento il nuovo testo predisposto dell’articolo 41: “L’iniziativa e l’attività economica privata è libera ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”. Aggiungendo poi: “La legge che vieta può intervenire soltanto per la salvaguardia di altri principi fondamentali della Costituzione” e “il controllo sulle iniziative e le attività economiche può avvenire soltanto ex post”.
Attualmente l’articolo 97 della Costituzione (Parte seconda “Ordinamento della Repubblica” – Titolo III “Il Governo”, Sezione II “La Pubblica Amministrazione”) recita: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Il ministro Renato Brunetta ha letto tre stralci di quello che sarà il nuovo testo: “Le pubbliche funzioni e la burocrazia sono al servizio della libertà dei cittadini e del bene comune”; “la carriera dei pubblici impiegati è regolata in modo da valorizzarne la capacità e il merito”; “semplicità e trasparenza nel funzionamento delle pubbliche amministrazioni”.
MODIFICA ARTICOLO 118 – Attualmente l’articolo 118 della Costituzione (Parte seconda “Ordinamento della Repubblica” – Titolo V “Le Regioni, le Province, i Comuni”) recita: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. In mattinata era trapelate indiscrezioni secondo cui la modifica di questo articolo tenderà a “rafforzare la portata del principio di sussidiarietà orizzontale”. In particolare, il nuovo testo dovrebbe stabilire che: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni garantiscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. In conferenza stampa però non è stato fatto alcun cenno all’articolo 118 della Costituzione.
COME CAMBIERA’ LA COSTITUZIONE – Il Governo predisporrà quindi un disegno di legge costituzionale. L’iter per arrivare alla modifica dei tre articoli è indicato sempre dalla Costituzione all’articolo 138 (Parte seconda “Ordinamento della Repubblica” – Titolo VI “Garanzie costituzionali” – Sezioni II “Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali”) che recita: “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”.