Passeremo da una repubblica sotto tutela presidenziale a una repubblica sotto tutela del premier? Certo, il contenuto delle riforme — costituzionale ed elettorale — in corso di approvazione rafforza notevolmente la posizione dell’esecutivo. Questo sarà direttamente legittimato dal voto popolare, godrà di una consistente maggioranza parlamentare in virtù del premio elettorale, e dovrà avere la sola fiducia della Camera. Ma sia le recenti vicende politico-istituzionali, sia considerazioni di ordine costituzionale inducono a riflessioni più attente.
In particolare, va considerata l’appena avvenuta elezione del nuovo presidente della Repubblica. Le modalità che hanno condotto all’elezione del presidente Mattarella sono apparse inconsuete rispetto alla prassi repubblicana. Mai era accaduto che il presidente del Consiglio avviasse — pure in veste di segretario del partito di maggioranza relativa — un procedimento di consultazioni pubbliche cui ha invitato tutte le altre forze politiche, fino a presentare la sua unica ed ufficiale candidatura. Sbaglierebbe, però, chi ritenesse che l’investitura del candidato alla somma carica da parte del premier abbia determinato una qualche “soggezione” del primo al secondo. La personalità propria del nuovo capo dello Stato nulla lascia presagire in tal senso, come ampiamente testimoniato dal suo cursus honorum, e come già dimostrato dai primi passi sinora compiuti con notevole perizia. Inoltre, è soprattutto lo status di primazia che la Costituzione riconosce al capo dello Stato, e che la prassi ha sempre più consolidato, a precludere qualsiasi tentativo di derubricare l’elezione del presidente — che è competenza esclusiva delle Camere riunite unitamente ai delegati regionali — a questione di “governo”.
Va poi ricordato che, durante la supplenza del dimissionario Napolitano, le Camere non hanno interrotto l’esame delle riforme istituzionali, sollecitate anzi dal governo a ritmi intensi, e giungendo all’approvazione della nuova versione della legge elettorale da parte del Senato. Certo, le dimissioni del capo dello Stato non comportano un obbligo costituzionale di sospensione dei lavori parlamentari. Tuttavia, non aver voluto rallentare i tempi delle riforme in attesa del nuovo presidente celava, forse, un duplice obiettivo: da un lato “ingabbiare” la composita maggioranza pro-riforme nel processo — a diretta conduzione governativa — di selezione del candidato al Colle; dall’altro lato, porre il nuovo presidente — qualunque fosse stato il prescelto — di fronte a passaggi parlamentari ormai già effettuati, come se ormai il dado fosse definitivamente tratto.
Il primo risultato è stato brillantemente raggiunto, seppure al prezzo di dovere adesso confrontarsi con un panorama parlamentare assai più lacerato di prima, con tutti i rischi che ciò comporterà circa il successo finale dell’operazione. Il secondo risultato, invece, appare irrealizzabile, in fatto e in diritto. Anche dalle prime indiscrezioni pubblicate sui quotidiani nazionali, infatti, risulta che il neo-capo dello Stato si ponga l’obiettivo di “non tradire” la Costituzione.
Un messaggio rivolto anche a chi pensi che, quasi per pagare pegno per la raggiunta elezione, si debba ridurre l’attenzione presidenziale sul cammino delle riforme. Al contrario, come è normale nel pendolo della politica, è ragionevole presumere che il capo dello Stato farà di tutto per smarcarsi da qualsiasi ombra che possa offuscarne l’azione, e soprattutto limitarne l’indipendenza di giudizio rispetto alle posizioni di chi lo ha ufficialmente suggerito.
Chi pensa che ci troviamo in una repubblica sotto tutela del premier, sbaglia vistosamente i conti. Tanto più, non si tiene conto di quanto, chiaramente scritto nella Costituzione, non sarà modificato neppure dalla riforma in corso: tutti i più rilevanti poteri governativi sono esercitati mediante atti del presidente della Repubblica che sono “controfirmati” dal Governo. Come l’esperienza costituzionale ha abbondantemente dimostrato, nel rapporto tra il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio la prevalenza dell’uno o dell’altro non dipende dalle norme scritte, ma dalla consistenza della reciproca forza politica. Dipende, in concreto, da molti e variabili fattori, non ultime la rispettiva esperienza e la capacità di agire nel campo delle istituzioni, nazionali e internazionali. Il nuovo capo dello Stato ha già dato ampia dimostrazione di disporne in gran quantità. E il nostro ordinamento costituzionale, soprattutto se sarà modificato come prefigurato nelle riforme in fieri, ne avrà senz’altro bisogno.