Arriva il nuovo chiarimento sul superbonus 110% dell’Agenzia delle entrate sui lavori interessanti gli infissi e il riscaldamento anche in assenza di interventi “trainanti” negli immobili vincolati. Con la risposta all’interpello numero 462 del 2022, l’Agenzia delle entrate ha fissato, inoltre, i termini di scadenza degli interventi “trainati” realizzati su unità immobiliari facenti parte di un condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo numero 42 del 2004).
Il caso oggetto di interpello riguarda la possibilità di beneficiare del superbonus 110% da parte dell’istante, proprietario dell’immobile tutelato, e del vantaggio fiscale di svolgere lavori cosiddetti “trainati”, come la sostituzione degli infissi o del vecchio impianto di riscaldamento con installazione della pompa di calore, anche se non accompagnati da lavori “trainanti”. La richiesta è quella di poter usufruire del beneficio fiscale massimo del superbonus applicato alle spese sostenute per aumentare l’efficienza energetica dell’immobile in possesso.
Superbonus 110%, quando sono ammessi lavori trainati in assenza di trainanti su immobili vincolati?
Sull’utilizzo del superbonus 110% per detti lavori, la risposta dell’Agenzia delle entrate è stata affermativa. Nel dettaglio, rispettando gli altri requisiti richiesti dall’articolo 119 del decreto legge numero 34 del 2020, l’istante può procedere agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica ottenendo il massimo della detrazione fiscale. I requisiti posti ai lavori in superbonus, in questo caso, consistono nel miglioramento di almeno due classi energetiche e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa.
In virtù della risposta positiva dell’Agenzia delle entrate, il proprietario dell’immobile può usufruire quindi del superbonus 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, al pari di quanto già previsto per i condomìni. La scadenza dei lavori a fine 2023 sugli immobili sui quali vige il vincolo dei beni culturali e paesaggistici, deriva dalla circolare emanata dalla stessa Agenzia delle entrate, la numero 23/E del 2022. Di conseguenza si possono far rientrare dette spese nel superbonus 110% se effettuate dalle persone fisiche “sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio” secondo quanto prevede il primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020.