La sottrazione internazionale di minorenni sussiste quando un genitore conduce o trattiene un minore oltre i confini nazionali, contro la volontà dell’altro. La materia è regolata, per gli aspetti civilistici, dalla Convenzione de l’Aja del 1980, resa esecutiva in Italia con Legge 15 gennaio 1994, n. 64 e, laddove la sottrazione si consumi entro i confini europei, anche dal Regolamento CE n. 2201/2003, che in parte la modifica. Inoltre, nella maggior parte degli Stati e nella quasi totalità di quelli europei, la sottrazione internazionale di minorenni è anche un reato grave, procedibile d’Ufficio (cioè indipendentemente dal fatto che il genitore vittima della sottrazione sporga formale denuncia-querela contro l’altro). In Italia tale ipotesi di reato è prevista e punita dall’art. 574 bis codice penale, che ne prevede la procedibilità d’Ufficio.
Il genitore che si ritiene vittima di una sottrazione, può rispettivamente chiedere il rimpatrio immediato del minore se ne era esercente la responsabilità genitoriale, oppure il ristabilimento del diritto di visita se non ne era esercente la responsabilità. Per fare ciò dovrà rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia (Dipartimento minorile) istituita a seguito della ratifica da parte dell’Italia (e della più parte de Paesi del mondo) della Convenzione de l’Aja del 1980.
In Italia i procedimenti ex Convenzione Aja 1980 e Reg. Ce 2201/2003 sono di competenza del Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione il minore è stato condotto o trattenuto.
L’Unione europea ha di recente istituito la figura del mediatore per le sottrazioni internazionali di minorenni, oggi esercitato dall’On. Roberta Angelilli, Vice Presidente italiana del Parlamento Europeo cui è sempre possibile rivolgersi per essere sostenuti ed indirizzati in senso compositivo.



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